Condizioni generali di contratto

Indice

I Parte generale

II Condizioni speciali per il settore di prodotto

III Condizioni speciali per il settore dei servizi

I Parte generale

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti CGC si applicano a tutti i rapporti commerciali conclusi da ift Rosenheim, costituito da Institut für Fenstertechnik e.V., ift Rosenheim GmbH, ift MessTec GmbH e ift gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (di seguito denominato ift) con i propri Clienti (di seguito denominati CL).

(2) Le presenti condizioni generali di contratto si applicano esclusivamente ai Clienti imprenditori (§ 14 BGB - Codice civile). Per i consumatori valgono le disposizioni di legge (§ 13 BGB - Codice civile).

(3 ) Eventuali condizioni del Cliente che si discostino dalle presenti CGC entrano a far parte del contratto solo se ift le accetta espressamente per iscritto.

 

§ 2 Ordini

(1) Tutti gli ordini si intendono accettati solo se confermati per iscritto da ift. Tale conferma d'ordine scritta può essere inoltrata successivamente. Eventuali accordi individuali rimangono inalterati.

(2) In questo contesto, l´ift non è responsabile per gli errori derivanti dai documenti e dalle informazioni (disegni, campioni, dettagli di materiali/prodotti e simili) forniti dal Cliente.

 

§ 3 Prezzi/remunerazione e condizioni di pagamento

(1) Se non diversamente concordato, la remunerazione si basa sui prezzi quotati da ift. I prezzi quotati o concordati sono prezzi netti più l'imposta sul valore aggiunto applicabile. Se l'imposta sul valore aggiunto cambia durante l'esecuzione del contratto, si applica l'imposta sul valore aggiunto in vigore al momento dell'ultima esecuzione della prestazione.

(2) L'ift ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati prima dell'esecuzione della prestazione o pagamenti parziali in base all'avanzamento dell'esecuzione della prestazione.

(3 ) Al termine della prestazione di servizi, i costi totali saranno fatturati in base alla conferma d´ordine, tenendo conto di eventuali acconti versati e/o dei pagamenti parziali effettuati.

(4) In caso di interruzione anticipata non imputabile all´ift (ad es. fallimento o mancanza di campioni durante una prova test/interruzione di un corso di formazione/termine di un audit per mancanza di prerequisiti presso la sede del cliente), il Cliente è tenuto a pagare l'intero servizio, compresa l'eventuale registrazione (protocollo/rapporto). In questo caso, l'ift non rilascia un certificato di classificazione. In caso di interruzione anticipata di cui l'ift è responsabile, i costi sostenuti fino a quel momento saranno fatturati in base al tempo e al materiale; ciò non si applica se l'ift ha agito con dolo o grave negligenza.

(5) Le fatture, comprese quelle per acconti e/o rate, devono essere pagate con l'aggiunta dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge entro 14 giorni dalla data della fattura. In caso di mancato pagamento, il Cliente sarà in mora senza ulteriore dichiarazione da parte di ift dopo la scadenza di questo termine di pagamento.

(6) In caso di ritardo nel pagamento, l'ift ha diritto agli interessi di mora al tasso legale. L'ift si riserva il diritto di provare e far valere i danni causati dalla mora in misura superiore.

(7) Le spese bancarie per i pagamenti in valuta estera e i costi delle operazioni di pagamento sono a carico del cliente. Le imposte e le tasse locali sono a carico del Cliente.

(8) Non sono ammessi sconti in contanti, a meno che non siano stati concordati nei singoli contratti.

(9) È esclusa la compensazione con contropretese del Cliente contestate dall´ift. Ciò non vale per le contropretese del cliente nell'ambito del contratto per lavori e servizi per i costi aggiuntivi per l'eliminazione dei difetti e il completamento.

(10) Il Cliente può esercitare il diritto di ritenzione solo se la contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

(11) Nel caso di transazioni di prodotti, il Cliente non ha diritto di ritenzione in caso di esistenza di difetti, a meno che la consegna non sia palesemente difettosa; in tal caso, il Cliente ha diritto di ritenzione solo nella misura in cui l'importo trattenuto è ragionevolmente proporzionale ai difetti e ai costi previsti per l'adempimento successivo.

 

§ 4 Riservatezza / Gestione dei segreti aziendali

(1) L'ift e il Cliente si impegnano reciprocamente a trattare in modo confidenziale tutti i dati aziendali e personali, i segreti aziendali e commerciali della rispettiva controparte di cui si viene a conoscenza in occasione dell'attività contrattuale. Il trasferimento di informazioni confidenziali non stabilisce alcun diritto di proprietà, di brevetto o di licenza di un partner contrattuale sulle informazioni confidenziali dell'altro partner contrattuale.

(2) I dati da trattare in modo confidenziale comprendono in particolare i segreti aziendali / le informazioni ai sensi dell'art. 2 n. 1 della Direttiva (UE) 2016/943 "sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate" o del § 2 n. 1 della Legge sulla protezione dei segreti aziendali (GeschGehG).

(3) L'obbligo di riservatezza non si applica a:

  • informazioni che provengono in modo dimostrabile da fonti generalmente accessibili,
  • informazioni che sono già di dominio pubblico o generalmente conosciute o che corrispondono allo stato attuale della tecnologia
  • informazioni che la rispettiva parte è obbligata a divulgare a causa di disposizioni legali / ordini ufficiali (ad esempio, richieste di informazioni da parte di tribunali e autorità),
  • ispezione dei documenti contrattuali da parte di valutatori dell'organismo di accreditamento,
  • documenti ift preparati per il cliente e soggetti a pubblicazione (ad es. AbP, certificati),
  • segnalazione a un collegio arbitrale in caso di reclamo.

L'obbligo di riservatezza termina 5 anni dopo il completamento dell'incarico / la fine della collaborazione contrattuale con il Cliente.

 

§ 5 Raccolta e utilizzo dei dati

(1) Nell'ambito delle sue attività di organismo di prova, monitoraggio e certificazione, l'ift è tenuto a individuare i dati rilevanti per l'ordine e a conservarli in modo tracciabile. A tal fine, i dati e le informazioni vengono registrati in un sistema di database e conservati per 10 anni.

(2) l´ift ha il diritto di utilizzare i dati (ad es. le descrizioni delle campionature di prova) e i risultati (ad es. i valori di prova e di classificazione) identificati nel corso dell'erogazione dei servizi in modo anonimo per i propri scopi, ad es. per indagini statistiche o valutazioni tecniche.

(3) Il Cliente può opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei dati da parte di ift ai sensi del precedente punto (2) o revocare per iscritto il consenso in tal senso.

(4) Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l´ift e il Cliente si impegnano a rispettare il Regolamento europeo (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.

 

§ 6 Limitazione di responsabilità

(1) L'ift è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge nella misura in cui il Cliente faccia valere pretese di risarcimento danni basate su dolo o colpa grave o su dolo o colpa grave di un rappresentante o di un ausiliario dell'ift.

(2) Se l'ift non è accusato di violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi, la responsabilità per i danni è limitata al danno tipicamente verificatosi. Ciò non si applica in caso di violazione dei cosiddetti obblighi cardinali, per la responsabilità in caso di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute e nemmeno per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

 

§ 7 Legge applicabile, lingua vincolante

(1) Per l'esecuzione del contratto e l'eventuale applicazione dei diritti si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania.

(2) Le presenti CGC sono disponibili in tedesco e in inglese. Per l'interpretazione delle presenti CGC e in caso di discrepanze tra il testo tedesco e quello inglese, sarà valida e vincolante la versione tedesca.

 

§ 8 Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal contratto tra ift e il Cliente, dalle presenti CGC o dai regolamenti aggiuntivi per l´Organo di Certificazione e Sorveglianza, il foro competente è Rosenheim, nella misura in cui ciò sia consentito ai sensi del § 38 del Codice di Procedura Civile tedesco (ZPO).

 

§ 9 Informazioni ai sensi della legge sulla risoluzione delle controversie dei consumatori (VSBG)

L'ift Rosenheim GmbH non è obbligato a partecipare a procedure di risoluzione delle controversie davanti a un collegio arbitrale dei consumatori e non è disposto a farlo.

II Condizioni speciali per il commercio di prodotti

§ 1 Ambito di applicazione

Le presenti CGC (Parte II) si applicano al commercio dei prodotti in aggiunta alle CGC (Parte I - Parte generale) dell´ift.

 

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Ordinando la merce, il Cliente dichiara in modo vincolante di voler acquistare la merce ordinata.

(2) Se la merce non può essere consegnata perché non fornita, non fornita correttamente o non fornita in tempo dal suo fornitore, l´ift ha il diritto di recedere dal contratto. Questa riserva di autofornitura si applica solo se l´ift non è responsabile della mancata consegna. Se la merce non viene consegnata, non viene consegnata correttamente o non viene consegnata in tempo, in tutto o in parte, l´ift informerà immediatamente il Cliente di questa circostanza e rimborserà i pagamenti già ricevuti.

(3) L'entità della fornitura è determinata in base alle singole disposizioni contrattuali. Tuttavia, i codici sorgente, gli schemi elettrici e gli elenchi delle parti non saranno forniti dall´ift.

 

§ 3 Riserva di proprietà

(1) L'ift si riserva la proprietà della merce fino alla completa liquidazione di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso con il Cliente.

(2 ) In caso di violazione del contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento o di violazione del successivo comma (3) della presente disposizione, l´ift ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione della merce.

(3) Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente all´ift il sequestro della merce da parte di terzi, ad esempio in caso di pignoramento, nonché il danneggiamento o la distruzione della merce. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente all´ift qualsiasi cambio di proprietà della merce e qualsiasi cambiamento della propria sede.

(4) Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell'ambito della normale attività commerciale. Con la presente cede all'ift tutti i crediti pari all'importo della fattura che gli spettano nei confronti di terzi a seguito della rivendita. L'ift accetta la cessione. Dopo la cessione, il Cliente è autorizzato a riscuotere il credito. L'ift si riserva il diritto di riscuotere il credito stesso non appena il Cliente non adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento e si trova in mora. In questo caso, il Cliente è tenuto a comunicare all´ift i crediti ceduti e i relativi debitori entro 5 giorni lavorativi su richiesta scritta in tal senso e dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, comprese le fotocopie di tutti i documenti associati, nonché informare i debitori della cessione.

 

§ 4 Trasferimento del rischio

(1) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa al Cliente al momento della consegna della merce. La consegna si considera avvenuta se il Cliente è in ritardo nell'accettazione.

(2) In caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di adempimento, il rischio passa al Cliente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione.

 

§ 5 Funzionamento

L'ift ricorda espressamente che i prodotti possono essere utilizzati solo sulla base delle istruzioni per l'uso e nell'ambito dello scopo d'uso specificato e solo da personale qualificato. Il Cliente si impegna pertanto ad affidare il funzionamento e la manutenzione esclusivamente a personale formato e istruito. In caso di violazione di tale obbligo da parte del Cliente, l'ift non si assume alcuna responsabilità.

 

§ 6 Responsabilità per difetti

(1) I diritti del Cliente in caso di vizi sono subordinati alla condizione che il Cliente abbia debitamente adempiuto ai propri obblighi di controllo della merce e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). I difetti evidenti devono essere notificati per iscritto entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

(2) Se la merce presenta un difetto già presente al momento del trasferimento del rischio, l´ift - a condizione che il difetto sia stato notificato tempestivamente ai sensi del comma (1) - provvederà innanzitutto all'adempimento successivo mediante rettifica o consegna sostitutiva a discrezione dell´ift. All´ift dovrà sempre essere data la possibilità di un adempimento successivo entro un termine ragionevole. Le spese necessarie per l'adempimento successivo sono a carico dell´ift nell'ambito delle disposizioni di legge, a meno che le spese non siano aumentate dal fatto che la merce è stata portata in un luogo diverso da quello dell'adempimento.

(3) Se l'adempimento supplementare fallisce, il Cliente ha il diritto - senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento danni - di recedere dal contratto o di ridurre il compenso.

(4) I diritti per difetti non sussistono in caso di scostamento solo insignificante dalla qualità concordata, in caso di compromissione solo insignificante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale e in caso di danni verificatisi dopo il trasferimento del rischio a causa di un utilizzo errato o negligente, di sollecitazioni eccessive, di materiali d'esercizio non idonei, di mancata manutenzione o simili.

(5) Se il Cliente sceglie di rivendicare il risarcimento dei danni dopo il mancato adempimento, la merce deve rimanere presso il cliente su richiesta dell´ift, se ciò è ragionevole per il Cliente.

(6) I reclami per difetti cadono in prescrizione dopo un anno, calcolato a partire dal trasferimento del rischio. Ciò non vale se la legge prevede termini più lunghi ai sensi del § 438 comma 1 n. 2 Codice civile tedesco BGB e del § 634a comma 1 Codice civile tedesco BGB.

III Condizioni speciali per il settore dei servizi

(ad esempio, prove, taratura/calibratura, sorveglianza/ispezione, certificazione, pareri di esperti/informazioni tecniche, formazione/conferenze, attività di ricerca).

 

§ 1 Ambito di applicazione

Le presenti CGC (Parte III) si applicano all´attività dei servizi in aggiunta alle CGC (Parte I - Parte generale) dell´ift.

 

§ 2 Presupposti per la prestazione del servizio

(1) Se è stato concordato un acconto per l'intero importo dell'ordine o per parti di esso, l'ift ha il diritto di iniziare la realizzazione dell'ordine solo dopo aver ricevuto il pagamento.

(2) In caso di compilazione incompleta o tardiva dei moduli/dei documenti o in caso di mancata compilazione o consegna, l'ift ha il diritto di recedere dal contratto di prestazione di servizi e/o di annullare una data concordata per la prestazione di servizi e di addebitare al Cliente i danni che ne derivano (cfr. §4).

(3) Se, a causa di dati/documenti incompleti presentati dal Cliente, i dati necessari per la specificazione/descrizione dell'oggetto del contratto (ad es. campionatura di prova/prodotto, sistema di gestione, progetto di costruzione) non vengono forniti nell'ambito del contratto, o se il Cliente richiede documenti all'ift, quest'ultimo è tenuto a presentare i moduli e/o i documenti compilati all'ift in modo completo e il più presto possibile, ma non oltre la data concordata.

(4) Se la documentazione dell'ift da predisporre per la prestazione del servizio è incompleta, l'ift non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzabilità di tale documentazione in base allo scopo originariamente previsto.

 

§ 3 Note sulla prestazione del servizio

(1) In linea di principio, l'ift esegue le prove sulla base di campionamento casuale nella forma in cui viene testata la campionatura di prova fornita dal Cliente. Il Cliente è pertanto l'unico responsabile di garantire che i prodotti da lui realizzati (in serie) sulla base dei risultati delle prove corrispondano alla campionatura di prova. Nel caso in cui un terzo rivendichi scostamenti tra il prodotto testato e quello fabbricato, il Cliente non può ritenere l´ift responsabile di una prova errata; il Cliente terrà invece indenne l´ift da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.

(2) In caso di ispezione/sorveglianza/calibratura da parte dell´ift, vale il principio che si tratta di "istantanee" in cui un prodotto/sistema/stabilimento viene valutato in un determinato momento. Il Cliente è pertanto l'unico responsabile che questa "istantanea" corrisponda agli altri processi/procedimenti abituali e le condizioni di produzione. Nel caso in cui un terzo rivendichi discrepanze tra il risultato dell'ispezione/sorveglianza e le condizioni effettive, il cliente non può ritenere l´ift responsabile di un'ispezione/sorveglianza/calibratura errata; il cliente dovrà invece tenere indenne l´ift da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.

 

§ 4 Rinvio delle date o risoluzione dell´ordine da parte del Cliente

(1) Se il Committente non è in grado di rispettare la data concordata con l´ift e a lui riservata, dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto all´ift (rinvio della data). Nel caso in cui il Cliente annulli l'ordine (in tutto o in parte) e quindi la data concordata non sia più valida, anche l'annullamento deve essere effettuato immediatamente e per iscritto.

(2) Inoltre, il Cliente è tenuto a pagare (indipendentemente dal singolo caso) le spese per il rinvio o la disdetta pari al 20% dell'importo lordo dell'ordine. Inoltre, si applica quanto segue: Se il rinvio o la disdetta pervengono all'ift entro un periodo compreso tra 4 settimane e 1 settimana prima della data concordata, il Cliente è tenuto a pagare un ulteriore compenso pari al 30% (ossia un totale del 50%) dell'importo lordo dell'ordine. In caso di disdetta, si applica inoltre quanto segue: se la disdetta perviene all´ift entro gli ultimi 7 giorni di calendario prima della data concordata, il Cliente è tenuto a pagare il 100% dell'importo lordo dell'ordine.

(3 ) A prescindere dalle tariffe di cui al precedente comma (2), l´ift ha il diritto di dimostrare e richiedere il risarcimento delle spese, dei costi e/o dei danni già sostenuti (compreso il mancato guadagno, ad esempio perché il banco di prova non può essere utilizzato per altri scopi).

 

§ 5 Perizie private

Nel caso di perizie private redatte dall´ift per il cliente, è possibile che il perito dell´ift venga convocato dal tribunale come testimone in una successiva controversia legale. L'ift è legalmente obbligato a rilasciare gratuitamente l'esperto per l'udienza in tribunale. Poiché il tribunale paga solo un compenso estremamente basso al testimone oltre alle spese di viaggio, l'ift è autorizzato in questi casi ad addebitare i costi al cliente in base alle tariffe rispettivamente valide per i periti dell'ift; si terrà conto del compenso concesso dal tribunale.

Il Cliente si impegna irrevocabilmente a rimborsare all´ift questa differenza.

 

§ 6 Campionature di prova

(1) Le campionature di prova necessarie per le prove di laboratorio sono fornite dal Cliente secondo le specifiche dell'ift. Tuttavia, l'ift si riserva il diritto di richiedere al Cliente ulteriori campionature di prova per comprovare i risultati delle prove.

(2) Il cliente è tenuto a informare tempestivamente l'ift - possibilmente al momento dell'ordine - del destino della campionatura di prova dopo la conclusione della prova o della valutazione. In caso di mancata comunicazione, entrerà in vigore il regolamento ai sensi del § 5 (7) di questa parte delle CGC.

(3) Il cliente è tenuto a consegnare all'ift le campionature di prova gratuitamente e in porto franco. Il rischio e i costi di trasporto dei documenti o delle campionature di prova da e verso l'ift, nonché i costi delle misure di smaltimento necessarie, sono a carico del cliente.

(4) Durante il periodo di conservazione delle campionature di prova, l'ift è responsabile solo della diligenza che è solito applicare in questioni analoghe di sua competenza (§ 690 Codice civile BGB).

(5) Il Cliente è consapevole e accetta che può essere necessario distruggere lna campioatura di prova per l'identificazione e la tracciabilità del risultato della prova anche nel caso di una prova sostanzialmente non distruttiva. In linea di principio, le campionature di prova possono essere danneggiati da graffi e simili anche durante i test non distruttivi.

(6) Può essere necessario vincolare l'uso del rapporto di prova al momento in cui la campionatura di prova viene restituito al Cliente. In linea di principio, l'Ift raccomanda al Cliente di conservare una campionatura per il periodo di utilizzo del rapporto di prova.

(7) Conservazione delle campionature di prova presso l'ift

7.1 Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle campionature di prova dopo il completamento della prova, si applicano le seguenti disposizioni ai punti 7.2 e 7.3. La prova è conclusa con l'invio della documentazione di prova o se è stato necessario interromperla in modo non programmato.

7.2 Il Cliente è tenuto a ritirare la campionatura di prova entro 4 settimane dal completamento del test. Il Cliente dovrà coordinare la data di ritiro con l'ift. Se la campionatura non viene ritirato entro questo termine, ift provvederà a smaltirlo; i costi di smaltimento sono a carico del Cliente.

7.3 Se il Cliente comunica all´ift (al più tardi entro 4 settimane dal completamento della prova) una data di ritiro successiva al periodo di 4 settimane, l´ift conserverà la campionatura di prova oltre il periodo di 4 settimane; in questo caso, il rischio di perdita/distruzione/danneggiamento accidentale passa al Cliente alla scadenza del periodo di 4 settimane. Inoltre, il Cliente dovrà pagare una somma forfettaria per il ritardo pari a € 250,00 per componente o, nel caso di campionature di prova più piccole, € 250,00 per contenitore per settimana o parte di essa, laddove il Cliente avrà il diritto di dimostrare che il danno è stato minore. Se la campionatura di prova non viene ritirata nonostante un adeguato preavviso, l´ift avrà il diritto di smaltire la campionatura di prova 3 mesi dopo il completamento della prova a spese del Cliente.

7.4 Prima della prova si applica quanto segue: Se il Cliente consegna la campionatura di prova entro 2 settimane prima della data di prova concordata, l´ift provvederà a conservarlo. Se il Cliente consegna la campionatura di prova prima di queste 2 settimane, l´ift avrà diritto al rimborso delle spese di stoccaggio per un importo di € 250,00 per componente o, nel caso di campionature di prova più piccole, di € 250,00 per contenitore per settimana o parte di essa fino a 2 settimane prima della data di prova.

7.5 L'ift ha diritto a tali spese di magazzinaggio anche nel caso in cui durante l'processamento dell'ordine si verifichino tempi di magazzinaggio superiori a 2 settimane per i quali l'ift non è responsabile (ad es. interruzione del test a causa del necessario approvvigionamento di parti di ricambio, necessità di test successivi).

(8) L'imballaggio, se necessario, viene addebitato ai prezzi più vantaggiosi e non viene ritirato. I mezzi di trasporto e gli imballaggi del Cliente saranno utilizzati per la spedizione di ritorno delle campionature di prova o smaltiti a spese del Cliente.

(9) In caso di consegna dall'estero, tutte le formalità doganali sono a carico del Cliente.

(10) L´ift non è responsabile delle informazioni fornite dal cliente/produttore sulla campionatura di prova. Queste vengono semplicemente controllate per verificarne la plausibilità. Ai fini della verificabilità delle campionature di prova consegnati, ad esempio nell'ambito di perizie, è possibile conservare le campionature. Tuttavia, l'obbligo di conservazione spetta al Cliente.

 

§ 7 Documentazione del servizio

(1) In base al servizio commissionato, l'ift prepara una documentazione scritta per il Cliente. Il tipo, il contenuto e la portata della documentazione sono specificati dal tipo di servizio e, se del caso, dallo scopo di utilizzo concordato al momento dell'ordine.

(2) Il cliente deve attenersi all'opuscolo ift "Condizioni e istruzioni per l'uso della documentazione ift".

(3 ) Su richiesta, l´ift provvede alla traduzione della documentazione ift in altre lingue. In questo caso, tuttavia, il documento originale tedesco rimane vincolante.

 

§ 8 Richiamo e revisione della documentazione ift

L'ift prepara la propria documentazione scritta in modo accurato e coscienzioso. Se vi sono indicazioni fondate che una documentazione scritta è difettosa, l´ift ha il diritto - indipendentemente dalla causa del difetto - di richiamare la documentazione corrispondente. In questo caso, il Cliente è tenuto a non utilizzare ulteriormente la documentazione scritta. Dal momento del richiamo o della messa a disposizione di una versione riveduta della documentazione, l'ift non si assume più alcuna responsabilità per l'utilizzabilità e l'uso della documentazione scritta originale/errata; è autorizzato a ritirare la documentazione scritta.

Qualora vi siano indicazioni fondate della necessità di un ulteriore test, l'ift ha il diritto di effettuare una corrispondente prova supplementare.

 

§ 9 Fornitura di servizi da parte di terzi

Di norma, l'ift fornisce i propri servizi attraverso il proprio personale qualificato. Tuttavia, se necessario, ha anche il diritto di coinvolgere terzi idonei/competenti (fornitori di servizi/subappaltatori) nella fornitura dei propri servizi. Il Cliente sarà informato di ciò in ogni singolo caso. Anche in questo caso, l´ift rimane l'unico partner contrattuale del Committente.

 

§ 10 Responsabilità

(1) L'ift risponde dei danni derivanti da prove, tarature, certificazioni e sorveglianza (ad es. prove e/o risultati di prove difettosi e/o danni legati all'esecuzione di prove ed esami, compresi i danni conseguenti) ai sensi del § 6 (Limitazione di responsabilità) della Parte I delle presenti CGC.

(2) Il Cliente è tenuto a stipulare o mantenere un'assicurazione (di responsabilità civile per i prodotti) che copra anche i costi di eventuali misure (di prevenzione dei pericoli) (come il ritiro dei prodotti) e a fornirne prova all'ift su richiesta.

(3) Il Cliente è tenuto a tenere indenne l´ift da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi qualora continui a utilizzare la documentazione scritta nonostante sia stata richiamata da ift ai sensi del paragrafo 8.

(4) Se viene avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti del cliente a causa della qualità difettosa o della consegna difettosa dell'oggetto della sorveglianza, il Cliente è tenuto a risarcire l´ift anche da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.

(5) I diritti del Cliente nei confronti dell´ift per l'inadempimento del contratto e le richieste di risarcimento danni si prescrivono dopo 6 mesi. Il termine decorre dall'invio del rapporto di sorveglianza o di altre comunicazioni scritte da parte dell´ift in merito alle prestazioni eseguite. In caso di dubbio, farà fede la data della nota di spedizione del rapporto, di altre comunicazioni o notifiche di costo. L´ift non sarà responsabile di un difetto dell'oggetto consegnato.